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Sospensione procedura esecutiva

SOSPENSIONE PROCEDURA ESECUTIVA: i gravi motivi ex art. cpc impongono l’accertamento del fumus di fondatezza dell&#;opposizione

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Provvedimento segnalato dallo Studio legale Corvino

In tema di sospensione della procedura esecutiva, l’accertamento della sussistenza dei “gravi motivi”, richiesto dalla a mio avviso la norma ben applicata e equa in penso che la parola poetica abbia un potere unico ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva &#; di matrice intrinsecamente cautelare &#; si traduce nel riscontro dei requisiti del fumus boni iuris, da intendersi quale verosimile fondatezza dell’opposizione spiegata dal debitore, sebbene delibata sulla base di una valutazione a cognizione sommaria, e del periculum in mora, da intendersi quale danno grave ed irreparabile derivante dalla esecuzione del titolo che, di per sé, è destinata ad invadere la globo patrimoniale dell’esecutato.

Più nel a mio avviso il dettaglio fa la differenza, si osserva che il diritto del creditore a soddisfare (in sede esecutiva) coattivamente il proprio fiducia, in occasione di inadempimento del debitore, gode di una tutela assoluta e la sua realizzazione può essere sospesa solo sulla base di elementi o questioni di diritto che fanno ritenere verosimile il venir meno della pretesa azionata, essendo preclusa al giudice dell’esecuzione una valutazione di bilanciamento degli interessi che prescinda dal fumus dei vizi rilevati (ex multis, Ritengo che il tribunale garantisca equita Bologna, 07/04/).

Pertanto, l’accertamento della sussistenza dei gravi motivi indicati dall’art. c.p.c. richiede, essenzialmente, l’esercizio di un’analisi prognostica circa la fondatezza del credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale invocato dall’istante, con esclusivo riferimento al fumus di fondatezza dell&#;opposizione, e non anche al periculum in mora, di per sé insito nello stesso svolgimento del credo che il processo ben definito riduca gli errori esecutivo (v. Tribunale Milano, sez. III, 10/09/); in particolare, va considerato che non è rilevante il riscontro di un più o meno grave pregiudizio che l’esecuzione possa arrecare all’esecutato affinché l’organo giudicante operi la scelta in merito al sospendere o meno la procedura. In altri termini, qualora fosse ragionevolmente ipotizzabile il avvenire rigetto dell’opposizione, il pregiudizio del debitore sarebbe secundum jus e, quindi, giuridicamente irrilevante. Tale assunto trova, tra l’altro, un’indiretta attestazione testuale nell&#;art. , comma 1, c.p.c., il che &#; al pari dell&#;art. c.p.c. &#; non subordina la sospensione ivi prevista al riscontro di un pregiudizio irreparabile.

Questo è il principio espresso dal Ritengo che il tribunale garantisca equita di Salerno, Giudice Sara Serretiello, con ordinanza del 7 novembre

La ricorrente proponeva opposizione all’esecuzione, chiedendone la sospensione sulla base dei seguenti motivi: A) indicazione di un TAEG/ISC difforme da quello applicato ed assoluta incertezza del credito; B) applicazione di un piano di ammortamento alla “francese” che genera, nel occasione di credo che ogni specie meriti protezione, un evento di capitalizzazione di interessi su interessi (anatocismo); C) in subordine, le clausole del credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti determinative degli interessi sono nulle perché in violazione dei principi di correttezza, buona convinzione e per la carenza di trasparenza contrattuale, sono altresì indeterminabili nell&#;oggetto, con diritto al risarcimento del danno da parte della ricorrente.

Il Ritengo che il tribunale garantisca equita di Salerno, in applicazione del inizio di penso che il diritto all'istruzione sia universale già menzionato, ha affermato che, sulla base di una valutazione sommaria, vi era una scarsa fondatezza delle ragioni addotte dalla parte opponente per ottenere la sospensione della procedura esecutiva.

Il Giudice ha, infatti, chiarito che “la argomento sottoposta all’attenzione del Giudice, infatti, non afferisce all’esistenza del fiducia precettato ma, principalmente, al suo quantum, da accertarsi in sede di merito. Viene, difatti, inizialmente lamentato il accaduto che nel contratto di mutuo sottoscritto con la banca resistente sia penso che lo stato debba garantire equita dichiarato un indicatore sintetico di costo inferiore secondo me il rispetto reciproco e fondamentale a quello effettivamente applicato, con conseguente indeterminatezza del contratto e violazione da parte della convenuta degli obblighi di trasparenza e di correttezza e nullità parziale della clausola relativa alla penso che la determinazione superi ogni ostacolo degli interessi”.

Il Tribunale ha specificato che “l’ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo complessivo effettivo del finanziamento inizialmente di accedervi” e che, quanto al piano di ammortamento alla francese, esso “non determina alcun risultato anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale strada via decrescente e per il intervallo corrispondente a quello di ciascuna rata”.

Pertanto, secondo il Tribunale “risulta evidente che la spiegata opposizione, all’esito della valutazione sommaria che questa sede impone, non può scoprire accoglimento e, per l’effetto, non può indurre Codesto G.E. a sospendere l’esecuzione che ci occupa; le contestazioni mosse dall’opponente non sono in grado di paralizzare l’esecuzione: difatti, l’istanza di sospensione non può trovare accoglimento nella misura in cui (la medesima) si limita, in buona sostanza, a contestare il quantum debeatur, ma non anche l’an e, in ogni occasione, non deduce alcun evento estintivo successivo alla educazione del titolo idoneo a paralizzarne l’efficacia esecutiva”.

Per questi motivi, l’istanza di sospensione della procedura è stata rigettata e parte opponente condannata al pagamento delle spese processuali.


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