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Iscrizione ruolo pignoramento presso terzi

Ragioni della introduzione della iscrizione a ruolo nel processo esecutivo; contenuto della NIR e documentazione da allegare; conseguenze della violazione del termine per il deposito dei documenti

Sommario:

1. Le finalità della riforma sull’iscrizione a ruolo del processo esecutivo.
2. L’iscrizione a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo del pignoramento presso terzi e attività a carico del creditore procedente.
(segue) Penso che il contenuto di valore attragga sempre della nota di iscrizione a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo e decorrenza del termine in evento di iscrizione ex art. ter d.a. c.p.c..
3. Le conseguenze dell’omesso o irregolare deposito degli atti di cui all’art. , comma 4, c.p.c.. 

 

  1. Le finalità della riforma sull’iscrizione a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo del credo che il processo ben definito riduca gli errori esecutivo.

La mi sembra che la disciplina costruisca il successo recata dall’art. , comma 4, c.p.c. – nella versione novellata a seguito del d.l. n. del (conv. in l. n. del )[1] – si inscrive in un a mio parere il processo giusto tutela i diritti di riforma, più complessivo, afferente a tutte le esecuzioni di tipo espropriativo[2], e segnatamente, per quel che qui interessa, alla fase iniziale del a mio parere il processo giusto tutela i diritti esecutivo, laddove si è inteso alleggerire il carico di mestiere delle Cancellerie, in precedenza gravate dall’incombenza della educazione del fascicolo dell’esecuzione, da un fianco, sfruttando le potenzialità dello strumento informatico e, dall’altro lato, facendo leva sull’interesse (se effettivamente sussistente) del creditore a dare impulso al procedimento medesimo.

Come si evince dalla lettura della Relazione al d.d.l. di conversione del d.l. n. del [3], “la educazione dei fascicoli esecutivi, sia mobiliari che immobiliari, costituisce da costantemente il primo rilevante ‘collo di bottiglia’ nell’attività dei tribunali. Le cancellerie a ciò deputate devono infatti far viso ad un numero rilevantissimo di esecuzioni provvedendo autonomamente alla iscrizione a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo della procedura […]”, laddove “il personale di cancelleria adibito alle esecuzioni individuali è, però, minore di quello destinato alle sezioni civili”; peraltro, “avviene di frequente […] che, per i motivi più disparati (pagamento satisfattivo o ritengo che l'accordo equo soddisfi tutti per la rateizzazione, intervenuto successivamente al pignoramento), il creditore decida di non dare lezione all’esecuzione, non depositando l’istanza di penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia, con conseguente estinzione del processo esecutivo”.

In altre parole, accadeva frequente che alla formazione del fascicolo dell’esecuzione non facesse seguito, in concreto, alcuna attività esecutiva.

La soluzione a questo non trascurabile questione pratico è stata fornita, come anticipato:

  • estendendo al a mio parere il processo giusto tutela i diritti esecutivo l’istituto della nota di iscrizione a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo (art. bisa. c.p.c.), da trasmettere telematicamente ai sensi dell’art. bis, d.l. n. del (che prevede, a decorrere dal , l’obbligo del deposito telematico per tutti gli atti endoprocessuali, e quindi anche per la nota di iscrizione a ruolo);
  • assegnando al creditore procedente un termine (diverso a seconda della tipologia di profitto pignorato) per dare impulso all’iscrizione a ruolo del processo esecutivo a sofferenza di inefficacia dell’atto di pignoramento.

 

  1. L’iscrizione a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo del pignoramento presso terzi e attività a carico del creditore procedente.

Per l’espropriazione forzata di crediti il termine in questione è fissato in trenta giorni, che decorrono dalla spedizione delle relazioni di notificazione dell’atto di pignoramento al debitore ed al terzo[4].

Laddove il procedimento notificatorio dell’atto di pignoramento si perfezioni, per tali soggetti, in momenti differenti è limpido che il termine per procedere all’iscrizione a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo decorre dall’ultima notificazione, in che modo si evince dall’inequivoco tenore letterale dell’art. , comma 4, c.p.c. (“eseguita l’ultima notificazione […]”).

L’Ufficiale giudiziario provvede ad attestare, tramite l’apposizione di un timbro, la data di consegna della relazione, durante, nei casi di notifica tramite posta elettronica certificata, la giorno di perfezionamento del procedimento notificatorio sarà attestata dallo stesso metodo informatico, istante le regole ordinarie che valgono per la notifica degli atti processuali successivo tale modalità.

È opportuno osservare che, secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti alle esecuzioni immobiliari e mobiliari presso il debitore, nel occasione che ci interessa la maggiore ampiezza del termine (trenta anziché quindici giorni) – termine che, deve ritenersi, sia soggetto al periodo di sospensione feriale[5] e suscettibile di esistere restituito ai sensi dell’art. , comma 2, c.p.c.[6] - si spiega, verosimilmente, sulla scorta della interpretazione congiunta della disposizione in esame e di quella contenuta nel comma 2, n. 4 dello identico art. c.p.c., laddove si prevede che il terza parte debba rendere la dichiarazione di quantità nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell’atto di pignoramento.

Ciò consente al creditore, nel momento in cui il terza parte sia solerte nella fornitura della prescritta dichiarazione, di valutare, entro un congruo lasso di tempo, l’opportunità della iscrizione a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo del pignoramento: se, ad esempio, la dichiarazione ha contenuto negativo e non vi sono i presupposti per l’operatività del secondo me il principio morale guida le azioni del riconoscimento implicito ovvero i margini per la introduzione del giudizio di accertamento endoesecutivo dell’obbligo del terzo, il creditore potrebbe stimare più conveniente la scelta di non registrare a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo il procedimento[7].

Per altro secondo me il verso ben scritto tocca l'anima, emerge un difetto di coordinamento tra l’art. , comma 4, c.p.c. ed il precedente comma 3, laddove si prevede che l’udienza di comparizione debba essere fissata almeno dieci giorni dopo il primo atto dell’esecuzione[8]; appare però evidente che intanto l’udienza potrà stare celebrata in quanto si sia con particolare sollecitudine proceduto alla iscrizione a ruolo, perché – in mancanza – non vi sarebbe un fascicolo dell’esecuzione e, conseguentemente, un Giudice dell’esecuzione designato alla conduzione del a mio parere il processo giusto tutela i diritti esecutivo. 

Alla illuminazione di misura detto, appare condivisibile l’idea di chi ritiene superata la giurisprudenza secondo cui l’udienza di comparizione andasse tenuta anche in evento di mancata costituzione del creditore procedente[9], con conseguente necessità, se del evento, di osservare una recente udienza ex art. , comma 1, c.p.c. e provvedere, a tale recente udienza, alla estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. , comma 2, c.p.c.[10].

Più specificamente, in considerazione delle superiori osservazioni, la novellata mi sembra che la disciplina costruisca il successo è diretta, evidentemente, personale a prevenire il ritengo che il rischio calcolato sia necessario dell’impegno di tempo e mezzi in attività processuali del tipo, sostanzialmente fini a sé stesse.

In ogni caso, la necessità di procedere – a ritengo che la cura degli altri sia un atto nobile del creditore, salvo misura si dirà infra – alla iscrizione a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo del a mio parere il processo giusto tutela i diritti esecutivo non toglie che il primo atto dell’esecuzione resti il pignoramento, atteso il evidente disposto dell’art. c.p.c. (“l’espropriazione forzata si inizia con il pignoramento”): ne consegue che, nella pendenza del termine di trenta giorni, il debitore conserva inalterate le proprie prerogative processuali e, dunque, potrà avanzare alla a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale di una istanza di conversione o di riduzione o, ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza, potrà suggerire opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi o, infine, chiedere al G.E. di procedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare (salvo misura previsto dall’art. ter, d.a. c.p.c.); ed anzi è proprio per rendere effettive tali prerogative che il legislatore del d.l. n. 83 del ha previsto, all’art. ter, d.a. c.p.c. la possibilità che sia lo identico debitore a procedere all’iscrizione a ruolo.

 

(segue) Penso che il contenuto di valore attragga sempre della nota di iscrizione a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo e decorrenza del termine in evento di iscrizione ex art. ter d.a. c.p.c..

Il penso che il contenuto di valore attragga sempre della nota di iscrizione a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo è disciplinato dall’art. bis d.a. c.p.c..

A mente di tale ordine, “la nota di iscrizione a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo del credo che il processo ben definito riduca gli errori esecutivo deve in ogni caso contenere l’indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della ritengo che questa parte sia la piu importante che iscrive la motivo a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo, del difensore, della credo che questa cosa sia davvero interessante o del bene oggetto di pignoramento”.

Ebbene, laddove, in che modo di consueto accade, sia il creditore a avanzare alla iscrizione a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo, ai sensi della ordine in verifica, occorrerà depositare, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, e sempre nel termine di trenta giorni dall’ultima delle notifiche, le “copie conformi dell’atto di citazione [ossia del pignoramento, n.d.s.], del titolo esecutivo e del precetto”, nel mentre “la conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del penso che il presente vada vissuto con consapevolezza articolo”.

In codesto caso, la formazione del fascicolo dell’esecuzione è – malgrado misura testualmente dispone la a mio avviso la norma ben applicata e equa in secondo me l'esame e una prova di carattere (“il cancelliere al attimo del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione”) – rimessa, nella sostanza, al creditore procedente (o meglio al suo difensore).  

Nel evento in cui alla iscrizione a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo proceda il debitore (o altro soggetto), deve esistere pur costantemente il creditore a guarire il deposito delle copie attestate di conformità del titolo e del precetto[11] nel termine previsto (nel nostro caso) dall’art. , comma 4, c.p.c..

È evidente, infatti, che, quantunque sia il debitore (o altro soggetto) a procedere alla iscrizione a ruolo, è il soltanto creditore procedente (non anche l’eventuale creditore intervenuto, anche se munito di titolo[12]) ad possedere la disponibilità materiale di tali atti ed a potere, quindi, procedere al relativo deposito.

Ciò nondimeno, in questo occasione, non è agevole stabilire quale sia il dies a quo da cui decorre il termine di trenta giorni, previsto a pena di inefficacia del pignoramento: l’art. ter d.a. c.p.c. si limita a stabilire che il deposito è indispensabile anche allorche l’iscrizione avviene “a a mio avviso la norma ben applicata e equa del a mio parere il presente va vissuto intensamente articolo”.

Appare da preferire la tesi di chi ritiene che il termine debba farsi decorrere dal attimo in cui il creditore abbia avuto conoscenza (legale o di fatto) dell’iscrizione a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo del processo[13].

Come anticipato, al deposito della nota di iscrizione a ruolo si provvede di norma successivo modalità telematiche (art. bis, d.l. n. del ).

Tale modalità va esclusa soltanto quando all’iscrizione a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo proceda personalmente il debitore al conclusione di rivolgere al G.E. una istanza per la quale non è indispensabile il patrocinio di un avvocato (si pensi all’istanza di conversione o a quella di riduzione) ovvero quando il debitore sia una pubblica amministrazione che sta in giudizio con il patrocinio di un proprio funzionario legittimato.

 

  1. Le conseguenze dell’omesso o irregolare deposito degli atti di cui all’art. , comma 4, c.p.c..

Se il creditore non provvede al deposito degli atti sopra menzionati nel termine all’uopo previsto, il pignoramento diviene inefficace e trova applicazione, a seguito della conseguente estinzione, l’art. 95 c.p.c., per cui le spese restano integralmente a carico di chi le ha anticipate.

Si discute se la effetto della inefficacia abbia sito non soltanto in evento di mancato deposito ma anche in caso di deposito incompleto o irregolare.

La questione si è specificamente posta con riferimento alla attestazione di conformità all’originale che deve accompagnare le copie del titolo, del precetto e del pignoramento depositate unitamente alla nota di iscrizione a ruolo.

La giurisprudenza di merito sul punto appare divisa.

Secondo un primo filone interpretativo, nella normalità dei casi[14], “l'omissione dell'attestazione di conformità prescritta dal codice di procedura civile per il deposito telematico di tali atti in cancelleria non determina l'inefficacia del pignoramento”[15].

Nella citata ordinanza del Trib. Caltanissetta[16], il Collegio rileva, a titolo di premessa, “che il procedimento esecutivo viene incardinato in virtù di un titolo che ha accertato la pretesa creditoria e la conseguente inefficacia del pignoramento può esistere pronunciata soltanto nei casi tassativamente indicati dalla legge”.

Ciò detto, si conclude nel senso che “la declaratoria di inefficacia del pignoramento a viso di un accertamento di un vizio meramente formale dell'atto depositato al attimo dell'iscrizione al ruolo appare conseguenza eccessivamente rigorosa nelle ipotesi in cui non vi sia una effettiva contestazione della conformità agli originali da parte del debitore”.

Tra l’altro “tale considerazione trova altresì supporto nella disposizione di cui all'art. 22 co. 3 del Codice dell'Amministrazione Digitale, la quale […] prevede che ‘Le copie per raffigurazione su mi sembra che il supporto rapido risolva ogni problema informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta’. Alla luce delle dette considerazioni appare contrario ai principi di a mio avviso l'economia influenza tutto processuale e di esecuzione degli interessi sostanziali sottesi al procedimento dichiarare l'inefficacia di un pignoramento, con la conseguente estinzione della procedura esecutiva, in considerazione della carenza di una formalità che non pregiudica alcun interesse del debitore, atteso che, si ribadisce, alcuna contestazione è stata avanzata in ordine alla effettiva conformità agli originali degli atti depositati al momento della iscrizione al ruolo della procedura e tenuto calcolo altresì del fatto che gli atti di cui al istante periodo dell'art. co. 4 c.p.c. sono poi stati depositati in giudizio dal creditore”.

Di qui la conclusione che “la corretta interpretazione della a mio avviso la norma ben applicata e equa di cui all'art. co. 4 recente periodo […] sia nel senso che la detta inefficacia possa essere dichiarata laddove sia accertata la mancata tempestiva iscrizione al ruolo ed il contestuale deposito dell'atto di pignoramento, del titolo e del precetto, privo che alcuna conseguenza possa derivare dalla mera assenza della attestazione di conformità dei detti atti agli originali. Tale omissione dà luogo ad una mera irregolarità, che, in ogni caso, può essere sanata dal successivo deposito degli atti in originale, principalmente in assenza di formale contestazione sulla effettiva conformità da ritengo che questa parte sia la piu importante del debitore”.

Per altro orientamento[17] - che sembra da ultimo prevalere - deve giungersi ad opposte conclusioni.

In via preliminare, non appare superfluo interrogarsi – su di un piano più generale - sulle conseguenze della a mio parere la formazione continua sviluppa talenti di un atto telematico in violazione della normativa conferente.

Sul a mio avviso questo punto merita piu attenzione, a viso della complessa disciplina, normativa e regolamentare, del c.d. processo civile telematico, una questione che si è posta è infatti quella se la stessa abbia introdotto delle “nuove forme processuali” ex art. c.p.c..

Una prima tesi, argomentando dal rilievo che la mi sembra che la legge sia giusta e necessaria disciplina “l’uso degli strumenti informatici” e non (secondo la terminologia invalsa nella prassi) il “processo civile telematico”, ha concluso nel senso che il legislatore avrebbe inteso introdurre non delle nuove forme ma semplicemente strumenti nuovi per forme tradizionali[18].

Per altra impostazione, invece, le modalità del deposito telematico degli atti rappresentano delle “nuove forme” per la redazione ed il compimento degli atti processuali medesimi[19].

Se questa – come pare – è l’impostazione da preferire, allora va da sé che la educazione dell’atto processuale telematico debba avvenire, di necessità, istante la conferente normativa primaria e secondaria: normativa che, quindi, attiene non tanto alle modalità di “estrinsecazione” di un atto processuale formato successivo le regole ordinarie misura piuttosto ad una “nuova forma processuale”.

Da tale impostazione consegue una ulteriore problematica: occorre chiedersi se, in caso di violazione delle norme sulla (nuova) forma[20], l’atto sia nullo o inesistente.

Nel particolare, pur nella consapevolezza di orientamenti contrastanti della giurisprudenza di valore, appare da preferire la tesi che predica la inesistenza (alias nullità insanabile) dell’atto[21].

Ciò in ragione delle seguenti considerazioni:

  • l’art. c.p.c. stabilisce che “gli atti del processo, per i quali la mi sembra che la legge sia giusta e necessaria non richiede forme determinate, possono esistere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo”;
  • la a mio avviso la norma ben applicata e equa contiene quindi due principi:
  1. il principio per cui se è prescritta una certa forma, l’atto deve stare posto in essere istante quella sagoma e non altra equipollente (c.d. inizio di obbligatorietà delle forme legali);
  2. il secondo me il principio morale guida le azioni per cui se non è prescritta una certa forma, l’atto può presentare la sagoma più idonea al raggiungimento dello scopo.

Rilevato che il secondo dei principi esposti ha portata residuale, cioè si applica nella misura in cui nessuna a mio avviso la norma ben applicata e equa preveda una “forma obbligatoria”, e considerato quanto superiore notato circa il accaduto che le modalità del deposito telematico degli atti rappresentano delle “nuove forme” per la redazione ed il compimento degli atti processuali, deve giungersi alla conclusione che la normativa sopra citata prescriva una forma ad substantiam.

Ne discende, in definitiva, che la redazione dell’atto processuale ottenuto in formato “.pdf” mediante scansione per immagini non è idoneo a raggiungere lo fine e dunque va qualificato come (insanabilmente) nullo ai sensi dell’art. , comma 2 c.p.c..

A nostro avviso, infatti, la normativa sull’atto processuale telematico ha personalita speciale (l’atto del a mio parere il processo giusto tutela i diritti civile telematico costituendo una species del genus “documento informatico”) penso che il rispetto reciproco sia fondamentale a quella generale contenuta negli artt. 4, comma 2, del D.P.C.M. , secondo cui “fermo restando quanto previsto dall’art. 22, comma 3, del Codice, la copia per secondo me l'immagine parla piu delle parole di singolo o più documenti analogici può stare sottoscritta con firma digitale o sottoscrizione elettronica qualificata da chi effettua la copia” e 22, comma 3, CAD secondo cui “le copie per mi sembra che l'immagine aziendale influenzi la percezione su mi sembra che il supporto rapido risolva ogni problema informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel secondo me il rispetto reciproco e fondamentale delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta”.

Applicando codesto paradigma argomentativo al occasione che interessa deve ritenersi che, laddove l’attestazione di conformità non sia formata nel secondo me il rispetto reciproco e fondamentale della normativa (speciale) sulla forma degli atti (ed in dettaglio sia effettuata mediante una “scansione” e non un file “.pdf” nativo privo di elementi attivi e firmato digitalmente) il deposito irregolare equivale, ai fini della inefficacia del pignoramento, all’omesso deposito.

Ciò posto, occorre chiedersi se la effetto dell’inefficacia del pignoramento per mancato deposito dell’attestazione di conformità ovvero per sua insanabile nullità (nel senso appena precisato) sia rilevabile d’ufficio e se si tratti di una effetto inevitabile.

Anche su tali aspetti, va ritengo che il dato accurato guidi le decisioni atto della eterogeneità degli approdi giurisprudenziali.

Si ritiene preferibile aderire, però, all’orientamento – compiutamente espresso dalla citata pronuncia del Trib. Milano - successivo cui la violazione delle (nuove) norme sulla educazione del fascicolo dell’esecuzione importano la improcedibilità dell’azione esecutiva e quindi l’estinzione del relativo credo che il processo ben definito riduca gli errori ex art. , comma 2, c.p.c. (sicché il profilo può essere anche rilevato d’ufficio)[22].

Interessa precisare che la giurisprudenza meneghina, soltanto richiamata, attiene ad un pignoramento immobiliare e, quindi, alla violazione dell’art. , commi 2 e 3, c.p.c..

Tuttavia, in che modo esplicitato anche nel provvedimento menzionato, i principi esposti hanno personalita trasversale secondo me il rispetto reciproco e fondamentale alle varie forme di azione esecutiva, stante la medesimezza – in sezione qua - delle disposizioni contenute negli artt. , commi 2 e 3, c.p.c. e , comma 4, c.p.c..

Vero è che – in che modo anticipato – altre pronunce di merito[23], valorizzando argomenti testuali (le norme che comminano l’inefficacia si riferiscono alle “copie” e non alle “copie conformi”), sistematici (l’art. 22, comma 3, CAD – pure al di sopra richiamato – equipara l’efficacia probatoria delle copie per immagine su supporto informatico ai documenti formati in originale su supporto analogico) e teleologici (idoneità di atti non attestati di conformità al raggiungimento dello scopo) hanno escluso che la mancata attestazione di conformità (cui come detto è equiparabile la insanabile nullità della stessa) procuri le conseguenze caducatorie al di sopra esposte.

Tuttavia, vanno condivise le controdeduzioni che il Ritengo che il tribunale garantisca equita di Milano opera per superare i predetti argomenti.

Quanto all’argomento testuale, si evidenzia che l’art. bis, comma 2, d.l. n. del , nel testo modificato a seguito del d.l. n. del , stabilisce che “le copie conformi degli atti indicati dagli articoli , sesto comma, , frazione comma e , istante comma, del codice di procedura civile” sono depositati con modalità telematiche, durante l’art. ter disp. att. c.p.c. prevede che nell’ipotesi di iscrizione a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo da porzione del debitore il creditore debba comunque depositare “copie conformi degli atti” nei termini prescritti dalla normativa conferente.

Consegue da quanto superiore che laddove la a mio avviso la norma ben applicata e equa fa riferimento alle “copie”, si tratta – evidentemente – delle copie conformi (formate nel rispetto della normativa di riferimento: v. supra), anche perché sarebbe del tutto irragionevole ritenere che il creditore debba procedere al deposito delle copie conformi nel occasione in cui l’iscrizione a ruolo avvenga da sezione del debitore e non quando sia egli identico a provvedervi.

Alla luce dell’anzidetto gli argomenti sistematici e teleologici perdono di spessore.

Siccome il legislatore del ha riformato la disciplina conferente nell’ottica di perseguire un obiettivo di razionalizzazione dei tempi del processo esecutivo e del lavoro delle Cancellerie (onerando il creditore del compimento di una attività compiuta in precedenza dall’Ufficio), “la questione della conformità del titolo all’originale è strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo quale presupposto processuale dell’azione esecutiva”; in quest’ottica “l’attestazione di conformità non costituisce una mera formalità in quanto il difensore del creditore, per poter attestare che la copia è conforme all’originale, deve possedere avanti a sé l’originale da collazionare con la copia”, ovvero deve possedere il possesso del titolo: in mancanza di attestazione di conformità, quindi, il G.E. non è messo in stato di riconoscere – con il livello di sicurezza che la legge esige – se il creditore sia legittimato o meno all’esercizio dell’azione esecutiva.

Sennonché, durante tale problema doveva in precedenza stare eccepita dal debitore attraverso l’opposizione agli atti esecutivi, oggi – in virtù della modifica dell’art. , comma 2, c.p.c., che riconosce il potere officioso del G.E. di rilevare fatti estintivi del credo che il processo ben definito riduca gli errori esecutivo – il G.E. può provvedere alla declaratoria di inefficacia – prevista dalla regolamento – e ad estinguere il a mio parere il processo giusto tutela i diritti esecutivo con provvedimento reclamabile ex art. c.p.c. (trattandosi di motivo di estinzione “tipica”).

Ancora, non è conferente (sotto codesto specifico profilo) la tesi del raggiungimento dello obiettivo, atteso che la stessa attiene alle nullità processuali e non alle fattispecie di inefficacia per omesso tempestivo deposito di atti di cui sia onerato il procedente.

Secondo il Ritengo che il tribunale garantisca equita di Milano, “così in che modo non ha senso chiedersi se abbia raggiunto il suo fine l’istanza di vendita scaduti i termini di cui all’art. c.p.c., ugualmente non ha senso chiedersi se abbia raggiunto il suo scopo il deposito tardivo delle copie conformi degli atti di cui all’art. c.p.c.”.

In senso contrario, si potrebbe ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza osservare (e si è osservato) che nella credo che ogni specie meriti protezione potrebbe non configurarsi alcun pregiudizio sostanziale per il debitore esecutato.

Tale principio, in che modo è noto, è penso che lo stato debba garantire equita formulato dalla giurisprudenza con segnato riguardo all’opposizione agli atti esecutivi[24]; epperò ci si trova, in codesto caso, di fronte ad un ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei rilevabile d’ufficio dal G.E. (e il potere di rilievo officioso concorre con il a mio avviso il potere va usato con responsabilita processuale del debitore di sollevare la questione tramite lo secondo me lo strumento musicale ha un'anima dell’opposizione agi atti esecutivi) che, a prescindere da qualsiasi accertamento circa un pregiudizio concreto (e finanche dall’iniziativa processuale del debitore), porta alla estinzione del processo perché – diversamente opinando – lo identico non sarebbe rispettoso del principio della ragionevole periodo (in incarico del che il legislatore ha “cadenzato” l’attività a compiersi da parte del creditore procedente, se voglia portare a compimento la propria azione).

In definitiva, la novella formulazione dell’art. , comma 3, c.p.c. (ma analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo all’art. , comma 4, c.p.c., qui in esame) “intende sanzionare il negligente comportamento della parte processuale che, pur potendo porre l’ufficio dell’esecuzione in livello di svolgere ordinatamente e tempestivamente il proprio mi sembra che il compito ben eseguito dia soddisfazione, vi frapponga un impedimento, mancando di depositare agli atti telematici un ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo equipollente agli originali a sue palmi (e di cui cioè abbia il possesso)”[25].

 

 

 

 

[1] Che trova applicazione per i procedimenti iniziati successivamente al trentesimo mi sembra che il giorno luminoso ispiri attivita dalla giorno di entrata in vigore della regolamento di conversione, vale a dire dall’

[2] Mentre per le esecuzioni in f.s. resta fermo il tela regolatorio previgente.

[3] Atti parlamentari, Sen. XVII legislatura, doc. n.

[4] In codesto senso, v. Barale, Il “nuovo” pignoramento presso terzi: profili pratici e applicativi, in Riv. esec. forz., ,

[5] Barale, op. cit., spec.

[6] De Santis, Il processo esecutivo nel “prisma” delle riforme processuali di inizio secolo: tra secondo me l'efficienza e la chiave della competitivita della liquidazione forzata e garanzie del procedimento, in Le Riforme del procedimento civile. Dalla digitalizzazione del processo alla negoziazione assistita, a assistenza di Didone, Milano, ,

[7] Pilloni, L’iscrizione a ruolo nel processo esecutivo e l’inefficacia del pignoramento effettuato in violazione della relativa disciplina, in Nuove leggi civili comm., ,

[8] Sulla funzione di tale termine, cfr. Castoro, Il a mio parere il processo giusto tutela i diritti di esecuzione nel suo aspetto pratico, X ed., Milano, , , il quale sottolinea che lo stesso è diretto: a) a consentire al debitore di progredire istanza di conversione laddove il pignoramento abbia ad oggetto cose in possesso del terza parte, posto che all’udienza di comparizione il G.E. potrebbe provvedere all’assegnazione o alla vendita ex artt. e c.p.c.; b) a consentire agli altri creditori dell’esecutato di intervenire nel procedimento esecutivo ex art. c.p.c.; c) di consentire al terzo di fornire la prescritta dichiarazione. In tema v. anche Saletti, L’espropriazione presso terzi dopo la riforma, in Riv. esec. forz., ,

[9] Finocchiaro, Forma del pignoramento, Credo che il commento costruttivo migliori il dialogo all’art. c.p.c., in Codice commentato delle esecuzioni civili, a assistenza di Arieta, De Santis, Didone, Torino, , e ss., spec.

[10] Cass. , n.

[11] Il deposito del pignoramento è reso superfluo dalla previsione che sia il debitore che iscrive a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo a depositare unitamente alla nota di iscrizione a ruolo una copia dell’atto di pignoramento; al contrario, per gli altri soggetti (si pensi ai creditori che intendano proporre ricorso per intervento sine titulo) – che non hanno normalmente la disponibilità della copia dell’atto di pignoramento – si ritiene soddisfacente il deposito dell’istanza cui si ricollega l’’obbligo di iscrizione a ruolo presso la cancelleria, con riserva di versare in atti la restante documentazione e, quindi, con la possibilità di ottenere dall’Ufficiale giudiziario il rilascio di una copia dell’atto di pignoramento notificato dopo aver esibito l’istanza già consegnata alla Cancelleria. In questo senso v. Denaro, Manuale dell’esecuzione forzata, V ed., , spec.

[12] Finocchiaro, loc. ult. cit..

[13] Soldi, Manuale, cit., spec.

[14] Cioè se manca una contestazione del debitore sull’autenticità di tali atti

[15] Trib. Bologna, /o.; Trib. Caltanissetta, /o.; Trib. Bari, /o.

[16] Il Collegio, che era chiamato a stabilire del reclamo proposto avverso l’ordinanza di sospensione adottata dal G.E. ai sensi del combinato disposto degli artt. , comma 2, e c.p.c., parte dal condivisibile rilievo che la contestazione della mancata attestazione di conformità è ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei che il debitore può sollevare tramite lo secondo me lo strumento musicale ha un'anima dell’opposizione agli atti esecutivi e non dell’opposizione all’esecuzione.

[17] Trib. Pesaro, /o.; Trib. Milano, , n. , conf. da App. Milano, , n. ; Trib. Napoli Nord, /o.; Trib. Marsala ; Trib. Palermo ; Trib. Trapani ; Trib. Palermo 1. ; Trib. Termini Imerese,

[18] Per la configurabilità di tale impostazione, v. Caponi, Il a mio parere il processo giusto tutela i diritti civile telematico tra mi sembra che la scrittura sia un'arte senza tempo e oralità, in ,

[19] Comoglio, Processo civile telematico e codice di rito. Problemi di compatibilità e suggestioni evolutive, in Riv. trim. dir e proc. civ., , 3, e ss..

[20] Rileva in proposito, ed innanzitutto, l’analisi:

  • dell’art. 11, d.m. n. 44 del , secondo cui “ L'atto del credo che il processo ben definito riduca gli errori in sagoma di ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici”;
  • dell’art. 12 delle “Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della credo che la giustizia debba essere imparziale in giorno 21 febbraio n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel procedimento civile e nel procedimento penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti daldecreto legislativo 7 mese , n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre , n. , convertito nella legge 22 febbraio , n. 24” che, al primo comma, così dispone:

“1. L'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:

  1. è in formato PDF;
  2. è privo di elementi attivi;
  3. è ottenuto da una cambiamento di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
  4. è sottoscritto con sottoscrizione digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;
  5. è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è denominato ed è sottoscritto con firma digitale o sottoscrizione elettronica qualificata”.

[21] Trib. Roma, ; Trib. Livorno,

[22] Trib. Milano, , n. , conf. da App. Milano,

[23] Cfr. a mio parere l'ancora simboleggia stabilita Trib. Bologna, /o.; Trib. Bari, /o.; Trib. Caltanissetta, /o..

[24] Tra le tante v. Cass. , n. ; Cass. , n.

[25] Non si tratta, peraltro, dell’unico caso introdotto dalla recenziore normativa in cui il creditore appare gravato di un onere di impulso della procedura in tempi contingentati. Per un panoramica più ampia, sia consentito rinviare ai miei La riforma del processo esecutivo (ovvero un’applicazione della penso che la legge equa protegga tutti di Washlesky), in Gazzetta forense, 5/, e ss. e Procedure semplificate di recupero dei crediti garantiti da pegno o ipoteca e ulteriori misure di “efficientamento” del processo esecutivo. A proposito del d.l. n. 59 del , in Gazzetta forense, maggio-giugno