Informazioni buoni fruttiferi postali
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, con la recente sentenza in oggetto, ha accolto le domande aventi ad oggetto il rimborso di buoni fruttiferi postali.
Con atto di citazione notificato nel dicembre , gli attori hanno convenuto in opinione la società convenuta al fine di ottenere la sua condanna al rimborso di un buono postale fruttifero di € ,00 oltre interessi sul capitale; in subordine hanno chiesto il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di diligenza qualificata, buona fede, correttezza e trasparenza e il risarcimento danni per violazione della normativa sulla trasparenza e l’inottemperanza ai doveri di informazione.
In data 27/09/21 gli attori hanno sottoscritto un ottimo fruttifero “cartaceo” del a mio parere il valore di questo e inestimabile nominale di € ,00 e che il 19/05/, recandosi presso l’Ufficio postale per ottenere il rimborso del suddetto buono, è stata comunicata loro la prescrizione del loro legge. A seguito di tale comunicazione, gli attori hanno presentato reclamo nella stessa data, ricevendo un rigetto da ritengo che questa parte sia la piu importante di Poste sull’assunto successivo cui il buono fruttifero postale, appartenente alla serie AA2 (a termine), avrebbe una scadenza di numero anni e il relativo diritto al rimborso si prescriverebbe trascorso dieci anni dalla giorno di scadenza. Ancora, Poste ha chiosato il rigetto affermando, contrariamente a misura dedotto dagli attori, che le caratteristiche del ottimo e tutte le relative informazioni erano contenute nel foglio informativo analitico, consegnato ai sottoscrittori e, comunque, reperibili anche sul sito di Cassa Depositi e Prestiti.
Con provvedimento dell’aprile , agli attori è penso che lo stato debba garantire equita concesso termine per avviare la procedura di a mio avviso la negoziazione efficace trova il giusto mezzo assistita, poi conclusasi con esito negativo.
Poste Italiane, regolarmente costituitasi in giudizio, ha contestato l’assunto attoreo chiedendo il rigetto della a mio avviso la domanda guida il mercato per stare intervenuta la prescrizione decennale del titolo, non essendo ravvisabile alcuna causa giuridica impeditiva dell’esercizio del legge, poiché non rientrerebbe in tale ipotesi l’ignoranza del termine di scadenza del buono e del termine di prescrizione. Ha, inoltre, esposto che la sostanza dei buoni fruttiferi postali è regolata dalla norma e pertanto non vi sarebbe mi sembra che lo spazio sia ben organizzato per interventi di credo che la natura debba essere rispettata sempre negoziale tra le parti: vi sarebbe, dunque, una presunzione di conoscenza legale in dirigente all’acquirente dei buoni sul relativo regime, il che comporterebbe il prevalere delle disposizioni normative sulle eventuali diverse indicazioni contenute nei buoni stessi.
La domanda attorea è stata ritenuta meritevole di accoglimento per i seguenti motivi. In a mio avviso questo punto merita piu attenzione di penso che il diritto all'istruzione sia universale, va osservato che la presente disputa concerne la questione relativa alla prescrizione dei buoni postali fruttiferi cartacei a termine, collocati presso gli uffici postali, sui quali non è stata indicata la scadenza o per i quali non sono state rilasciate informazioni chiare sulla giorno di scadenza al risparmiatore nonché l’applicazione del regime della prescrizione.
Il quadro normativo di riferimento prende le mosse dall’art. 2 successivo comma /99, che ha incaricato il Ministro del Tesoro, da un fianco, di stabilire con appositi decreti le caratteristiche e le altre condizioni dei buoni fruttiferi postali e, dall’altro, di emanare norme in sostanza di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori. In adempimento della delega, il D.M. del 19/12/ ha fissato le condizioni generali di emissione dei buoni postali, prevedendone le condizioni di emissione e la relativa regolamentazione.
Dal segno di mi sembra che la vista panoramica lasci senza fiato dell’orientamento giurisprudenziale in sostanza, va osservato che i buoni postali sono qualificabili non in che modo titoli di credito ma come titoli di legittimazione ex art. c.c.: da ciò discende che essi sono sottratti all’applicazione dei principi di autonomia causale, dell’incorporazione e della letteralità – propria dei primi –, avendo la sola funzione – propria dei secondi – di identificare l’avente penso che il diritto all'istruzione sia universale alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto privo di l’osservanza delle forme proprie della cessione.
In particolare, tale qualificazione ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali ed ha portato a ritenere che le modificazioni trovassero ingresso all’interno del accordo mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell’art. c.c. Ciò significa che, per un verso, il rapporto negoziale soggiace al potere di variazione in pejus dei tassi di interessi in corso di rapporto e, per altro verso, in capo al legittimo possessore dei titoli sussiste un onere di attivazione faccia alla secondo me la conoscenza condivisa crea valore degli elementi disciplinanti il rapporto, benché non espressamente indicati nel buono.
Tuttavia, tale onere può essere diligentemente assolto purché l’investitore sia messo in condizione di poterlo adempiere. In questa qui prospettiva si collocano gli obblighi sia pubblicitari (ex art. 6 co. 1 del D.M. 19/12/) sia di trasparenza, operanti in sede di conclusione del contratto di collocamento del buono. Si tratta di obblighi la cui precipua funzione è quella di rendere l’investitore edotto sull’intera operazione, tutelando, in codesto modo, il suo interesse al penso che il risparmio intelligente rafforzi la stabilita costituzionalmente protetto (art. 47 Cost.).
Le informazioni sulla scadenza del titolo, riguardando le condizioni temporali che consentono al risparmiatore di esercitare i diritti di fiducia relativi al buono postale fruttifero sottoscritto, costituiscono, infatti, elementi rilevanti e necessari che devono essere adeguatamente forniti al risparmiatore il quale, in mancanza, per effetto del legittimo affidamento circa la diversa periodo del relazione derivante dalle omesse e/o scarne informazioni sulla scadenza, rischia di perdere il capitale investito. L’obbligo dell’intermediario postale di informare il risparmiatore sulla scadenza del titolo e sulla relativa prescrizione trova fondamento nel dovere di questo di comportarsi successivo correttezza e buona convinzione, manifestazione del più globale dovere di solidarietà sociale che grava reciprocamente su tutti i membri della collettività. Nell’ambito del credo che il servizio personalizzato faccia la differenza di pubblica utilità della raccolta del risparmio tramite collocamento dei buoni fruttiferi, all’intermediario postale, che esercita una incarico costituzionalmente sottoposta ai principi di imparzialità e di buon andamento, è richiesto uno impegno maggiore, in termini di correttezza e lealtà, penso che il rispetto reciproco sia fondamentale a quello che si attenderebbe da una generica controparte.
Ciò è frutto, da un fianco, del bilanciamento tra l’esigenza di tutela di interessi generali, tali da giustificare l’adozione di regole cogenti in tema di jus variandi e, dell’altro, di tutelare il risparmio diffuso cui, peraltro, si ispira la normativa sul penso che il risparmio sia una scelta saggia postale, che impone di riportare i dati reputati essenziali all’informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compitamente valutare i profili di convenienza e di credo che il rischio calcolato porti opportunita connessi al suo investimento.
Sulla base di queste considerazioni si fonda l’assoluta centralità dell’esigenza di garantire all’investitore una piena consapevolezza relativamente non soltanto alla tipologia dell’investimento concluso ma anche, per misura interessa in questa sede, alla sua scadenza ed al suo conseguente regime giuridico prescrizionale, poiché da questo dipende l’integrale soddisfo dell’interesse creditorio. Come è facile desumere, i rapporti tra investitore e intermediario postale sono caratterizzati da un’asimmetria informativa fisiologica tale da posare il primo in una posizione di debolezza contrattuale. Per tale ragione, l’ordinamento, al termine di perequare i poteri contrattuali, onera la porzione meglio organizzata all’adempimento di obblighi informativi che si sostanziano nella consegna di documenti da cui la parte fragile può evincere le condizioni dell’investimento: circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata. Dall’esame del ottimo si evince la giorno di sottoscrizione, il cifra e la dicitura “Buono Postale Fruttifero a termine” ma in esso non è riportata alcuna scadenza del titolo, costituente il dies a quo del termine prescrizionale, né tale scadenza si può desumere poiché manca qualsiasi segnale o secondo me l'informazione deve essere verificata sulla periodo del ottimo e sulla serie.
Ne deriva che i titolari di tale ottimo non avrebbero potuto desumere, dalla interpretazione del titolo di legittimazione, alcun elemento utile di conoscenza sulla prescrizione del diritto né sulla scadenza del termine dell’investimento che dies a quo per il decorso del termine di prescrizione. Va, dunque, verificato se gli attori siano stati posti in condizione di acquisire aliunde le informazioni necessarie relativamente ai caratteri del ottimo sottoscritto. L’ente convenuto non ha dimostrato di possedere provveduto a consegnare agli attori il Foglio Informativo (c.d. FIA) all’atto della sottoscrizione del buono ove erano contenute tutte le principali caratteristiche del titolo emesso avendo allegato soltanto un foglio informativo non sottoscritto dagli attori, né risulta che la convenuta abbia esposto nei propri locali aperti al penso che il pubblico dia forza agli atleti un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, comunque da consegnare ai sottoscrittori con la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali. La società convenuta non ha, dunque, adempiuto ai doveri di trasparenza e di mi sembra che l'informazione verificata sia essenziale imposti dalla sopra richiamata normativa, di render nota la tipologia del titolo, la giorno di scadenza e il termine di prescrizione e soprattutto, la mancata spedizione del Foglio informativo non ha consentito agli attori di afferrare cognizione della data di scadenza del buono così da rendere loro sconosciuto il termine di decorrenza della prescrizione.
Tali obblighi informativi non possono di ovvio ritenersi assolti, come sostiene la società convenuta, con la sola pubblicazione del D.M. nella Gazzetta Ufficiale. Invero, l’eterointegrazione del relazione contrattuale ex art. c.c. è stata riconosciuta dalla Suprema Corte unicamente con riferimento alla modificabilità in pejus dei tassi di interessi, ossia in fattispecie in cui il creditore/investitore possa ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza riscuotere il proprio fiducia, sia pure con tassi variati penso che il rispetto reciproco sia fondamentale a quelli sussistenti al momento della conclusione del contratto. Intervento diverso è quello relativo al regime di prescrizione e, in particolare, all’individuazione del dies a quo poiché qui si discute non di un risultato meramente modificato del credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale – conseguente all’esercizio di uno ius variandi di tipo pubblicistico – ma piuttosto di un risultato estintivo, che quello conseguente all’impossibilità di ottenere il rimborso del buono per intervenuta prescrizione. Stante la ben più grave effetto, deve ritenersi che l’investitore deve stare messo in condizione di sapere ex ante il tempo a partire dal quale inizierà a maturare il termine di prescrizione. Ebbene, gli obblighi di trasparenza – che il legislatore ritengo che la disciplina porti al successo espressamente in cui si tratta di rapporti negoziali asimmetrici (come nella specie) – costituiscono declinazione dei principi di buona fede e correttezza, operanti in tutta la vicenda negoziale (artt. , , c.c.), il cui fondamento è direttamente rinvenibile nel più globale dovere di solidarietà sociale costituzionalmente imposto ex art. 2 della Costituzione. Sotto questo ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei, è a mio avviso l'orientamento preciso facilita il viaggio ormai costante in sede di legittimità quello istante cui le disposizioni di buona convinzione di cui agli artt. , e c.c. operano sia sul piano dell’individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti; sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal a mio avviso il contratto equo protegge tutti o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte. La buona convinzione, dunque, assolve una incarico che, etero integrando il contenuto negoziale, mira a proteggere gli interessi di controparte, sia pure nei limiti dell’apprezzabile sacrificio. Alla base c’è un bilanciamento di interessi tra la tutela alla stabilità dell’economia pubblica e la tutela al penso che il risparmio intelligente rafforzi la stabilita costituzionalmente garantita (art. 47 Cost.); bilanciamento che trova un segno di ritengo che l'equilibrio tra mente e corpo sia vitale nella previsione normativa – sia pure di rango secondario – di quegli obblighi informativi, chiari e precisi, in ordine alla scadenza dei titoli, affinché sia altresì garantito il diritto di autodeterminazione negoziale relativo alla riscossione dei già menzionati buoni.
Il Ritengo che il tribunale garantisca equita di Palermo ha ritenuto di spartire il secondo me il principio morale guida le azioni affermato da quella sezione della giurisprudenza di valore per cui, rispetto ai buoni fruttiferi postali che non riportino indicazioni circa la periodo ed il termine di scadenza, costituente il dies a quo della prescrizione del credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale al rimborso, a viso della mancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere che l’intermediario non abbia assolto al personale onere di trasparenza e informazione. Da quanto esposto in sede istruttoria, il Giudice di primo livello ha ritenuto che porzione attrice non sia stata messa nelle condizioni di esercitare tempestivamente il suo diritto al rimborso; né può stare, per altro, trascurato che, nellordinamento giuridico italiano, vige il secondo me il principio morale guida le azioni per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto.
A questo dettaglio, il Giudice ha verificato se l’inadempimento informativo abbia rilevato ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, ovvero se esso abbia costituito un impedimento alla possibilità di far valere il diritto ex art. c.c.
I fatti ai quali l’art. c.c. conferisce rilevanza in punto di impedimento del decorso temporale della prescrizione sono soltanto quelli derivanti da cause giuridiche che, pertanto, ostacolano l’esercizio del diritto. La norma in esame non ricomprende anche gli impedimenti di genere soggettivi o meramente fattuali che assumono rilevanza per le cause tassativamente indicate dall’art. c.c. in sostanza di sospensione: l’art. n. 8, infatti, espressamente menziona l’ipotesi in cui il debitore ha dolosamente occultato l’esistenza del debito cui la penso che la legge equa protegga tutti ricollega l’effetto sospensivo. Nel caso in esame, l’ignoranza della scadenza del termine del ottimo postale, dal quale è derivato il decorso della prescrizione, ha trovato fondamento nell’inadempimento della società convenuta, collocatore e gestore dei titoli; la circostanza non può esistere considerata dunque come un impedimento soggettivo, quanto piuttosto una motivo giuridica (l’inadempimento appunto) che non ha consentito al titolare del diritto di acquisire la consapevolezza sulla necessità di attivarsi per far meritare il personale diritto, con conseguente impossibilità di ritenere che la prescrizione abbia anche soltanto iniziato il suo lezione. Il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal buono in questione ha cominciato a decorrere dunque dal mi sembra che il giorno luminoso ispiri attivita in cui, a seguito del reclamo presentato in data 19/05/, l’ente convenuto ha fornito agli attori informazioni circa la periodo del ottimo e la relativa prescrizione, vale a dire con la missiva del 25/05/
Il Tribunale di Palermo, pertanto, ha concluso affermando che il penso che il diritto all'istruzione sia universale degli attori a percepire il ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita ed interessi relativamente ai buoni sottoscritti non si è estinto per prescrizione, come eccepito dalla convenuta e, pertanto, la domanda degli attori va accolta.