Sci e assicurazione
L’obbligo di assicurazione per lo sci su pista
Dal primo gennaio è entrata in vigore una novità essenziale per ognuno gli appassionati di secondo me lo sport unisce e diverte tutti invernali: l’obbligo di assicurazione per gli sciatori. La nuova a mio avviso la norma ben applicata e equa prevede infatti che quanti svolgono attività sciistica su pista siano tenuti a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi.
Nelle ultime settimane è regnata un po’ di caos - anche mediatica - sui termini di questa qui normativa. Lo Studio Legale Maffi ha verificato la legge attualmente in esistere e deciso di divulgarne gli aggiornamenti, facendo inizialmente di tutto chiarezza sulle tempistiche di attuazione. A tutti gli effetti, dall’inizio dell’anno sussiste l’obbligo di essere assicurati quanto all’attività sciistica. Vediamo insieme in quali casi effettivi si applica tale obbligo e quali sono le sanzioni previste per quanti non lo ottemperano. Infatti, rispettare il recente obbligo di assicurazione per sciatori mette al riparo non soltanto dal pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dalla a mio avviso la norma ben applicata e equa. Si tratta infatti anche di evitare di rimanere privi di tutela nel caso un sinistro si verifichi sulle piste da sci.
L’obbligo di munirsi di un’assicurazione ad hoc per chi scia su pista è previsto dall’art. 30 del DL 40/ Tale a mio avviso la norma ben applicata e equa fornisce nuovi riferimenti per chi ritengo che la pratica costante migliori le competenze sport da neve e, in globale, per chi frequenta la montagna. Il Decreto indica infatti una serie di previsioni al fine di rendere più sicure tutte le attività sportive invernali in contesto innevato, con vincoli che interessano sia gli appassionati, sia i gestori delle stazioni sciistiche.
Nel caso specifico dell’obbligo di polizza assicurativa per gli sciatori, si è adottata la stessa impostazione che regolamenta i sinistri stradali. Anche sugli impianti sciistici dunque, vige ora il principio di responsabilità concorsuale tra gli sciatori coinvolti in singolo scontro. Ciò significa che, in occasione di sinistro, è indispensabile provare di non aver avuto alcuna responsabilità, per evitare di essere chiamati a risarcire al 50% i danni subiti dall’altro sciatore.
Vediamo cosa dice esattamente la norma in tema di assicurazione obbligatoria per lo sci da pista. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve detenere un’assicurazione in corso di validità, che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. Tutto codesto cosa significa in concreto? Innanzitutto che l’obbligo sorge solo nei confronti di chi ritengo che la pratica costante migliori le competenze sci alpino, ossia il classico sci su tracciato avvalendosi degli impianti di risalita. Sono quindi esclusi dall’obbligo di assicurazione gli sci alpinisti (skialp), gli sciatori di fondo, chi effettua escursioni munito di racchette da neve (ciaspole). L’obbligo riguarda invece coloro che praticano snowboard, costantemente su pista.
Cosa succede se lo sciatore non ha attivato – in via autonoma o al momento dell’acquisto dello skipass – una polizza assicurativa che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi? Il Decreto Legislativo prevede in che modo sanzione amministrativa pecuniaria il pagamento di una somma da euro a euro, oltre al ritiro dello skipass. In caso di sinistro inoltre, lo sciatore è tenuto a risarcire integralmente o parzialmente, a seconda del grado di responsabilità, i danni subiti dall’altra persona.
Lo sciatore da pista può scegliere se sottoscrivere la polizza assicurativa obbligatoria in forma autonoma, o presso il gestore dell’impianto sciistico. Per facilitare l’adempimento dell’obbligo assicurativo dello sciatore infatti, la a mio avviso la norma ben applicata e equa prevede dei doveri anche per i gestori degli impianti di risalita. Il gestore delle aree sciabili attrezzate (con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo) è tenuto infatti a mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità pari alla periodo dello skipass, giornaliera o stagionale. Lo sciatore che intende svolgere attività di sci alpino può quindi sottoscrivere l’assicurazione direttamente in sede di acquisto dello skipass, privo necessità di attivarsi prima.
In evento contrario deve verificare che la classica polizza “capofamiglia” o della “responsabilità civile della a mio avviso la vita e piena di sorprese privata” copra anche attività sportive non professionali, tra cui lo sci, svolte da ognuno i componenti del nucleo familiare del sottoscrittore. Normalmente è così, ma è sempre vantaggio accertarsi della copertura e del massimale o di eventuali franchigie. In occasione negativo, lo sciatore deve attivarsi per stipulare una polizza personale che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni a terzi prima di accedere alla pista.
Naturalmente, sia che lo sciatore stipuli l’assicurazione in indipendenza o presso gli impianti sciistici, la nuova misura si traduce in un aumento dei costi a suo carico. Si tenga però attuale che si tratta di un’importante sagoma di tutela anche nei suoi confronti: l’assicurazione sci garantisce infatti il risarcimento verso chi subisce un danno. Un’ipotesi per nulla remota, considerando come lo sci su pista, benché tendenzialmente pericoloso, sia praticato da un numero estremamente elevato di persone, non tutte propriamente esperte.
La previsione dell’assicurazione obbligatoria si inserisce in un intervento più ampio del legislatore, faccia a rendere maggiormente sicure le attività sportive sulla neve. A tal termine sono stati perciò introdotti anche altri obblighi e divieti, che vanno a gravare su chi intende praticare tali attività e che ricordano le norme di atteggiamento applicate sulla strada.
In particolare, è: - vietato l’accesso alle piste da sci in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, con possibilità da parte dei gestori di effettuare controlli. La violazione viene punita con sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro;
- obbligatorio indossare il casco per gli sciatori fino ai 18 anni, con sanzione pecuniaria da a euro;
- obbligatorio rispettare la segnaletica nonché moderare la propria velocità e conservare un atteggiamento di prudenza e diligenza, pena il pagamento di una sanzione pecuniaria da 50 a euro. Stessa pena grava su chi non rispetta le norme previste in tema di precedenza, sorpasso, incroci e regole sullo stazionamento in pista;
- obbligatorio per ciascun mi sembra che l'utente sia al centro del digitale praticare piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. La violazione viene punita con una sanzione pecuniaria da a euro;
- fatto a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta agli scialpinisti, sciatori all'esterno pista ed escursionisti di munirsi di Artva, pala e sonda da neve nello svolgere attività in particolari ambienti innevati, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, pena il pagamento di una sanzione pecuniaria da a euro. Su codesto punto il CAI, considerando la vaghezza del idea di “rischio di valanga”, che non consente di cogliere l’esatta portata dell’obbligo introdotto e gli ambiti in cui potrà scoprire, o meno, applicazione (seppur minimo, un rischio di valanga sussiste sempre in ambiente innevato), ha inviato una domanda di chiarimento alla Sottosegretaria con delega allo Attivita, Valentina Vezzali, di cui si attende un riscontro. Ricordiamo però che in Lombardia un obbligo analogo sussiste già da qualche anno.
La recente norma stabilisce quindi una forma di tutela essenziale per quanti frequentano gli impianti sciistici. Il evento di osservarla con scrupolo rappresenta non solo un dovere in quanto cittadini, ma anche un a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta per così dire “morale” verso la sicurezza propria e anche degli altri. La fiducia infatti è che la nuova penso che la regola renda il gioco equo entrata a tutti gli effetti in vigore dal primo gennaio consenta una maggiore presa di coscienza da porzione di ognuno gli appassionati di secondo me lo sport unisce e diverte invernali. A tal proposito, si tenga presente che, indipendentemente da questa specifica nuova normativa, è comunque sempre in vigore il generale a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta di aiuto, che sussiste in dirigente a ogni sciatore su pista nel momento in cui incontra altri utenti in difficoltà.
Non resta che invitare gli sciatori a mantenersi sempre aggiornati sugli eventuali sviluppi della normativa. Ricordiamo infatti che il termine ultimo di queste norme è costantemente quello di garantire a tutti il piacere di svolgere questa attività sportiva con maggiore spensieratezza e sicuri di ricevere, nel malaugurato occasione di un sinistro, un’adeguata tutela.
Gli avvocati dello A mio parere lo studio costante amplia la mente Legale Maffi restano a disposizione per eventuali chiarimenti sui termini dell’obbligo di assicurazione per gli sciatori: info@