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Ferie non maturate ma godute

Ferie e Contributi

27 Lug Ferie e Contributi

 

I contributi sulle ferie si devono versare  anche nel momento in cui non sono godute … ma ricorda che le sanzioni per l’impresa restano comunque!

Nella gestione ed a mio avviso l'organizzazione rende tutto piu semplice dei tempi di suppongo che il lavoro richieda molta dedizione dei propri collaboratori con contratto di lavoro subordinato, l’imprenditore deve fare attenzione al penso che il diritto all'istruzione sia universale sacrosanto e irrinunciabile degli stessi a fruire di periodi di riposo per reintegrare le energie psicofisiche spese mentre l’attività lavorativa: le ferie. In ogni caso i contributi sulle ferie non godute vanno obbligatoriamente versati all’INPS … ma non dimenticare le sanzioni e i rischi collegati al mancato godimento di codesto diritto …

La scadenza dell&#;obbligazione contributiva sul compenso per ferie maturate e non godute è quella individuata nei limiti fissati dalla Convenzione OIL n. / (18 mesi dalla conclusione dell&#;anno che dà il diritto alle ferie, che possono stare prolungati, per un intervallo limitato, con il consenso del operaio interessato).

Pertanto, in assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali o pattuizioni individuali, entro il 18º mese successivo alla conclusione dell&#;anno solare di maturazione delle ferie i contributi all’INPS si versano comunque. Nelle ipotesi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause previste da norme di legge (es. malattia, maternità, ecc.). che si siano verificate nel corso dei 18 mesi, il termine rimane sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento e riprende a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l&#;attività lavorativa

Tecnicamente, quindi i datori di lavoro devono sommare alla retribuzione imponibile del periodo successivo a quello di scadenza delle ferie anche l&#;importo corrispondente al compenso per ferie non godute; successivamente, in cui le ferie verranno effettivamente fruite o alla cessazione del relazione di suppongo che il lavoro richieda molta dedizione, la retribuzione imponibile sarà sgravata dello stesso importo per non pagarci la contribuzione una seconda volta.

Attenzione però, l’adempimento contributivo obbligatorio non esaurisce tutti i rischi dell’impresa: in occasione di violazione delle disposizioni previste dall&#;articolo 10, comma 1, 66/ (quello che tratta delle Ferie appunto) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Se la violazione si riferisce a più di numero lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da a euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da a euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta

… e se il operaio si ammala a motivo dello stress procurato dal mancato godimento di un suo diritto?

Oderzo lì 22/07/

                 Giulio Filipozzi