Autentica di firma
Autentica di firma
Descrizione
L'autentica di sottoscrizione serve ad attestare che la sottoscrizione è stata apposta dal dichiarante in presenza del pubblico ufficiale incaricato all'autentica, che ne comprova l'attendibilità e la validità.
La sottoscrizione può esistere autenticata in qualsiasi Ordinario, non necessariamente in quello di residenza. L'autentica di firma può essere redatta anche da un notaio, cancelliere o segretario comunale.
Può essere autenticata la sottoscrizione su dichiarazioni di stati o fatti di cui la individuo è a conoscenza se richieste da privati. Le stesse dichiarazioni rivolte a Pubblica Gestione o ai gestori di pubblico credo che il servizio personalizzato faccia la differenza non richiedono più l'autentica di sottoscrizione. In codesto caso è possibile apporre la propria firma direttamente dinanzi all'impiegato addetto a ricevere la documentazione altrimenti inviarla strada posta o fax con allegata la fotocopia di documento di identità valido.
È inoltre possibile autenticare la sottoscrizione anche su deleghe per la riscossione della pensione o dei ratei di pensione maturati e non riscossi anche se rivolte a Pubblica Amministrazione.
Per far autenticare la propria firma occorre presentarsi personalmente in Comune con un ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo di riconoscimento valido.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non è soggetta all'autenticazione della firma se indirizzata a:
- Pubbliche Amministrazioni
- gestori di servizi pubblici (Poste, Enel, Telecom, ACI)
salvo che a questi non sia rivolta al conclusione di riscuotere benefici economici da parte di terzi.
Approfondimenti
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal spettatore ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il platea ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa segnale dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo livello, al platea ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
A tale riguardo occorre rammentare che sono parenti sottile al terza parte grado (Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/, n. , art. 4):
- in linea retta: genitori, nonni, bisnonni, figli, nipoti, pronipoti
- in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti.